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STATUTO “HARMONY LIFE ONLUS”
Titolo I - Costituzione - Sede
- Oggetto sociale.
Articolo 1 - Costituzione.
- E’
costituita sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997, l’Associazione
denominata:"HarmonyLife Onlus", in breve
“HarmonyLife”, apartitica, aconfessionale.
- L’Associazione
ha durata illimitata.
Articolo 2 – Sede
- L’Associazione
ha sede in Roma, in via Bartolomeo Capasso, 25. La sede legale può essere
trasferita altrove con delibera assunta dall’assemblea ordinaria dei soci.
- Con
delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi decentrate
su tutto il territorio nazionale e uffici di rappresentanza all’estero.
Articolo 3 - Scopi e
obiettivi
- “HarmonyLife
Onlus”, non ha fini di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale, da attuarsi nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) beneficenza;
c) formazione;
Unicamente per la lett. c)
le finalità solidaristiche sono correlate alle condizioni di obiettivo
svantaggio dei destinatari, ai sensi dell’Art. 10 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.
460/1997 e successive modifiche.
Tutto ciò al
fine di garantire la tutela, la difesa e la valorizzazione della vita, della
salute dell’uomo, della natura, dell’ambiente, della cultura e dell’arte e di
tutte le condizioni di vita e di lavoro, in ossequio ai principi della pace
sociale e dell’amore fraterno.
Il raggiungimento
dello scopo è perseguito attraverso le seguenti attività istituzionali:
a)
Attuare progetti volti a
favorire lo sviluppo della vita in tutte le sue accezioni, tutelandola dal
momento del concepimento al suo tramonto, con la realizzazione di una struttura
denominata “Città della Vita” (all. A) destinata ad accogliere comunità sociali
di mutuo aiuto formate da madri sole e famiglie indigenti e persone anziane
sole in particolari condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale
o familiare al fine di riattivare il circuito armonioso della vita;
b)
Attività di sostegno e
assistenza domiciliare o in struttura comunitaria per anziani e persone sole in
particolari condizioni di disagio economico e sociale, disabili, associati e non,
anche con riferimento ai loro familiari..
c)
Favorire lo svolgimento di
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
d)
Promuovere attività di
beneficenza quali raccolte fondi al fine di elargire oboli e aiuti economici a
persone in particolari condizioni di disagio economico;
e)
Attuare progetti volti ad
aiutare, dare un sostegno formativo e integrare nel nostro tessuto sociale,
immigrati comunitari ed extracomunitari, nonché rifugiati politici;
- E'
parte integrante dello scopo dell'Associazione la sua apertura
all'adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano
i medesimi principi e gli enti che perseguano statutariamente le medesime
finalità.
- Per
il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà avvalersi dei
seguenti mezzi istituzionali:
a)
Organizzazione di mostre,
convegni, seminari, conferenze, cene sociali o eventi occasionali di raccolta
fondi, corsi di formazione e di aggiornamento, di alfabetizzazione informatica,
partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
b)
Pubblicazione di periodici,
newsletter, libri, audiovisivi, dossier ecc., apertura di appositi siti in
Internet;
c)
promozione e partecipazione
alle iniziative di studio e di progettazione finalizzate al raggiungimento
dello scopo sociale;
d)
mantenere un rapporto di
costante collaborazione con enti ed associazioni nazionali, comunitarie ed
internazionali che perseguano i medesimi obiettivi, anche costituendo o
partecipando a Fondazioni in linea con l'oggetto sociale;
- L'Associazione
non può svolgere altre attività diverse da quelle indicate, ad eccezione
di quelle direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- L'Associazione può
emettere titoli di solidarietà.
Titolo II - Soci.
Articolo 4 - Soci.
- Sono
soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e
le persone fisiche, giuridiche ed enti che, facendo adesione al presente
Statuto, vengono ritenute idonee dal Consiglio Direttivo; gli ammessi
dovranno versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita
secondo le modalità di pagamento previste dagli Amministratori.
- Per
ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno
dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività
e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi.
I soci
dell'Associazione si distinguono in:
a)
soci fondatori, di cui
all'art. 5;
b)
soci ordinari, di cui all'art.
6;
c)
soci onorari, di cui all'art.
7;
d)
soci sostenitori, di cui
all'art. 8;
- L'adesione
all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo. Il divieto di
temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del
rapporto stesso.
- La
qualità di socio si perde per decesso se persona fisica, per fallimento o
liquidazione se persona giuridica, per dimissioni, morosità o indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita
dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 5 - Soci fondatori.
- Sono
soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione "HarmonyLife
Onlus".
Articolo 6 - Soci ordinari.
- La
domanda di ammissione degli aspiranti soci deve essere controfirmata da
due soci già iscritti;
- La
richiesta di adesione all'associazione sarà presentata al Consiglio
Direttivo, che delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti;
- Il Consiglio
Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si
applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari);
in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il
termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego
espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione
di detto diniego.
- In
presenza di gravi motivi il socio può essere escluso dall'associazione con
deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le
ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al
presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di
esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Articolo 7 - Soci onorari.
- Possono
far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari, le persone
fisiche o giuridiche, che abbiano svolto continua e manifesta attività a
difesa delle condizioni socio-umanitarie ed ecologico-ambientali, cui
venga riconosciuta tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente dell'Associazione.
- Per
assegnare la qualifica di socio onorario il Consiglio Direttivo delibera
con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
Articolo 8 - Soci sostenitori.
1.
Sono soci sostenitori le
persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed
all’attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle
finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e
donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori provvede
il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei
presenti.
Articolo 9 - Doveri dei
soci.
- Gli associati si obbligano a prestare
gratuitamente la propria attività al meglio delle capacità di ognuno di
essi perché possano essere perseguiti gli scopi dell'Associazione. Tutti
i soci sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni
regolarmente assunte dagli organi dell'associazione e si impegnano a
versare regolarmente all'associazione la quota associativa annua.
Articolo 10 - Contributi da soci e
benefattori.
- I
soci fondatori e ordinari versano per il primo biennio un contributo
obbligatorio fissato dal Consiglio Direttivo, successivamente il
contributo è libero.
- I
soci onorari, i soci sostenitori e i benefattori possono contribuire con
versamenti liberi.
Articolo 11 - Diritti del socio.
- Il
socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo
all'associazione e nei confronti del quale non sia stato avviato il
procedimento di esclusione ha il diritto, nei termini ed alle condizioni
stabilite dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, di partecipare a tutte
le attività realizzate e di beneficiare di tutti i servizi e i materiali
che verranno prodotti dall'associazione.
- "HarmonyLife
Onlus” si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad
assicurare la massima partecipazione di tutti i soci e la più diffusa e
tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate; i soci
possono formulare proposte e suggerimenti in ordine alle attività svolte
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Articolo 12 - Liberalità, lasciti
e donazioni.
- L'Associazione
può accettare lasciti, donazioni, erogazione liberali di cui all'art. 13
del D.Lgs. che disciplina le ONLUS e contributi che saranno impiegati per
la migliore realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
- In
nessun caso possono passare a profitto dei soci.
Titolo III - Organi
dell'Associazione.
Articolo 13 - Organi
amministrativi.
Organi dell'associazione sono:
I.
il Presidente
II.
il Consiglio Direttivo
III.
l'Assemblea dei soci
IV.
il Collegio dei Revisori dei
Conti
Articolo 14 - Presidente e
Consiglio Direttivo.
L'Associazione è amministrata dal
Presidente e da un Consiglio Direttivo entrambi eletti dall'Assemblea dei soci.
- Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci non superiore a venti
e rispetta il principio delle pari opportunità.
- Il
Presidente e tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
- In
caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla
prima Assemblea annuale.
- Alle
riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i membri del
Collegio dei Revisori dei Conti.
- Alle
riunioni del Consiglio possono altresì partecipare, senza diritto di voto
e su invito del Presidente dell'Associazione, i benefattori e gli esperti
su particolari materie.
- Il
Consiglio Direttivo può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.
- Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione
lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei
componenti e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del
bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la proposta
dell'ammontare della quota sociale.
- Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in
sua assenza da un altro membro del Consiglio stesso. Le delibere sono
valide purché sia presente la metà dei membri.
- Le
deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a
maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la riunione.
- Di
tutte le riunioni del Consiglio verrà redatto verbale che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
- Il
Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione senza limitazione. Esso procede se del caso
anche alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la
retribuzione.
- Per
la carica di consigliere rivestita non è dovuto alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, per la
partecipazione alle riunioni.
- Ai
consiglieri ai quali sono attribuiti particolari incarichi il Consiglio
Direttivo, con la stessa delibera con la quale gli incarichi vengono
attribuiti, stabilisce il compenso spettante nei limiti di cui al D.P.R.
645/94 e D.L. 239/95. In ogni caso le cariche associative sono assunte ed
assolte gratuitamente.
- Il
Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza altro membro del Consiglio
Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e
in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica
da parte di quest'ultimo alla Prima riunione. Al Presidente
dell'Associazione o ad altro membro del Direttivo dallo stesso
autorizzato, sono attribuiti i seguenti poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione:
a)
assume e licenzia il personale
dell'Associazione.
b)
apre conti correnti, deposita
la propria firma, chiede ed ottiene affidamenti e dilazioni, gira gli assegni,
ordina bonifici.
c)
stipula i contratti e gli atti
di ogni genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- Il Consiglio:
a)
determina le quote associative
annuali.
b)
decide studi e sviluppa le
attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed
attua le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al
raggiungimento degli scopi e degli obiettivi.
c)
decide dell'eventuale
regolamento di funzionamento dell'Associazione.
d)
decide la costituzione di
sezioni territoriali e di commissioni o consulte e ne nomina i membri su
proposta del Presidente o del Segretario.
e)
delibera sui bilanci da
presentare annualmente all'Assemblea.
f)
esercita ogni altra funzione
che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.
Articolo 15 - Presidente
onorario.
- L'assemblea
su proposta del Presidente dell'Associazione può acclamare come Presidente
onorario, senza incarichi particolari, un personaggio particolarmente
significativo che si sia distinto nell'ambito della tutela della vita e
dell'ambiente.
Titolo IV - Patrimonio e
Bilancio.
Articolo 16 - Patrimonio ed
esercizi sociali.
- Il
patrimonio è costituito:
- dai
beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà
dell'Associazione;
- da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni;
- Le
entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle quote sociali ;
b)
dagli introiti derivanti da
manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c)
dai corrispettivi derivanti dalle
attività connesse nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni
legislative in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
d)
da eventuali erogazioni
liberali di cui all'art.13 del D.Lvo che disciplina le ONLUS;
e)
da ogni altra entrata che
concorra ad incrementare l'attività sociale;
- L'esercizio
finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il
Consiglio Direttivo viene convocato entro
il 31 marzo di ogni anno per la redazione del bilancio o del rendiconto
consuntivo economico finanziario e patrimoniale obbligatorio, da
sottoporre ad approvazione successiva da parte dell'Assemblea. Presso la
sede dell'Associazione è previsto il deposito dei bilanci che dovrà
avvenire esclusivamente nei quindici giorni antecedenti l'adunanza
dell'Assemblea, e dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che
abbiano interesse alla loro visione.
Titolo V - Assemblee.
Articolo 17 - Assemblea dei
soci.
- L'Assemblea
generale è composta da tutti i soci dell'Associazione. Ogni partecipante
in regola con i pagamenti della quota annuale ha diritto ad un voto.
- I
soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno mediante
comunicazione scritta e con le modalità previste dalla legge 445/2000,
mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima di quello fissato
per l'adunanza, anche mediante avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza pubblicato nella
pagina web almeno venti giorni prima della data di convocazione.
- L'Assemblea
dovrà essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei
soci.
- L'Assemblea
può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- L'Assemblea
delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive
generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello Statuto.
- I
soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del
Consiglio tranne che per le deliberazioni in merito a responsabilità di
consiglieri. Ogni socio non può portare più di dieci deleghe.
- Spetta
al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'Assemblea.
- Delle
riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente,
dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Le Assemblee sono validamente
costituite e deliberano, salvo per quanto qui diversamente stabilito, con
le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. che s'intende qui integralmente
riportato.
Titolo VI - Controllo.
Articolo 18 - Collegio dei
revisori.
- Il
Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi nominati dall'assemblea
dei Soci ordinari, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed
elegge due membri supplenti;
- i
revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in ogni momento, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo;
- i
revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Articolo 19- Amministrazione
dell'Associazione e Avanzi di gestione.
- Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri
verbali delle deliberazioni dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei Conti nonché il libro dei soci;
- il
tesoriere congiuntamente al Consiglio Direttivo cura la gestione della
cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto
di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile;
- all'Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;
- l'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Titolo VII - Disposizioni
generali e finali.
Articolo 20 - Scioglimento.
- Lo
scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrono i
presupposti, è deliberato dall'Assemblea dei Soci fondatori ed ordinari
che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine
alla devoluzione del patrimonio;
- la
liquidazione è effettuata secondo le disposizioni in vigore in materia di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- ll
patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione è
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 21 - Collegio
Arbitrale.
- Qualsiasi
controversia insorta fra i soci e l'Associazione o fra i soci tra di loro,
relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e
delle delibere dei suoi organi, è demandata alla decisione di un Collegio
Arbitrale composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti
contendenti ed il terzo dai primi due arbitri;
- il
Presidente del Tribunale ove ha sede la Società, su ricorso della parte
che ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, nomina l'arbitro di
competenza dell'altra parte, qualora questa non vi provveda entro venti
giorni dalla notifica delle generalità del primo arbitro, e nomina il
terzo arbitro su ricorso di una delle parti, qualora i primi due arbitri
non vi provvedano entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro;
- quando,
per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro
sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina;
- gli
arbitri giudicano nei limiti di legge quali amichevoli compositori, previo
tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura ; le loro
decisioni sono, sempre nei limiti della legge, inappellabili. Al giudizio
arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in
materia di arbitrato.
Articolo 22 - Disposizioni
integrative.
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, valgono le norme le disposizioni del codice civile in materia di
Associazioni e quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di attività
sociali (ONLUS).
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