Prima pagina

STATUTO “HARMONY LIFE ONLUS”

Titolo I - Costituzione - Sede - Oggetto sociale.

Articolo 1 - Costituzione. 

  1. E’ costituita sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997, l’Associazione denominata:"HarmonyLife Onlus", in breve “HarmonyLife”, apartitica, aconfessionale.
  2. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede 

  1. L’Associazione ha sede in Roma, in via Bartolomeo Capasso, 25. La sede legale può essere trasferita altrove con delibera assunta dall’assemblea ordinaria dei soci.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi decentrate su tutto il territorio nazionale e uffici di rappresentanza all’estero.

Articolo 3 - Scopi e obiettivi 

  1. “HarmonyLife Onlus”, non ha fini di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, da attuarsi nei seguenti settori: 

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) beneficenza;

c) formazione;

Unicamente per la lett. c) le finalità solidaristiche sono correlate alle condizioni di obiettivo svantaggio dei destinatari, ai sensi dell’Art. 10 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche.

Tutto ciò al fine di garantire la tutela, la difesa e la valorizzazione della vita, della salute dell’uomo, della natura, dell’ambiente, della cultura e dell’arte e di tutte le condizioni di vita e di lavoro, in ossequio ai principi della pace sociale e dell’amore fraterno.

Il raggiungimento dello scopo è perseguito attraverso le seguenti attività istituzionali:

a)         Attuare progetti volti a favorire lo sviluppo della vita in tutte le sue accezioni, tutelandola dal momento del concepimento al suo tramonto, con la realizzazione di una struttura denominata “Città della Vita” (all. A) destinata ad accogliere comunità sociali di mutuo aiuto formate da madri sole e famiglie indigenti e persone anziane sole in particolari condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare al fine di riattivare il circuito armonioso della vita;

b)        Attività di sostegno e assistenza domiciliare o in struttura comunitaria per anziani e persone sole in particolari condizioni di disagio economico e sociale, disabili, associati e non, anche con riferimento ai loro familiari..

c)         Favorire lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

d)        Promuovere attività di beneficenza quali raccolte fondi al fine di elargire oboli e aiuti economici a persone in particolari condizioni di disagio economico;

e)         Attuare progetti volti ad aiutare, dare un sostegno formativo e integrare nel nostro tessuto sociale, immigrati comunitari ed extracomunitari, nonché rifugiati politici;

  1. E' parte integrante dello scopo dell'Associazione la sua apertura all'adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano i medesimi principi e gli enti che perseguano statutariamente le medesime finalità.
  2. Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà avvalersi dei seguenti mezzi istituzionali:

a)         Organizzazione di mostre, convegni, seminari, conferenze, cene sociali o eventi occasionali di raccolta fondi, corsi di formazione e di aggiornamento, di alfabetizzazione informatica, partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;

b)        Pubblicazione di periodici, newsletter, libri, audiovisivi, dossier ecc., apertura di appositi siti in Internet;

c)         promozione e partecipazione alle iniziative di studio e di progettazione finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;

d)        mantenere un rapporto di costante collaborazione con enti ed associazioni nazionali, comunitarie ed internazionali che perseguano i medesimi obiettivi, anche costituendo o partecipando a Fondazioni in linea con l'oggetto sociale;

  1. L'Associazione non può svolgere altre attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
  2. L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.

Titolo II - Soci.

Articolo 4 - Soci. 

  1. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e le persone fisiche, giuridiche ed enti che, facendo adesione al presente Statuto, vengono ritenute idonee dal Consiglio Direttivo; gli ammessi dovranno versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita secondo le modalità di pagamento previste dagli Amministratori.
  2. Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

a)        soci fondatori, di cui all'art. 5;

b)        soci ordinari, di cui all'art. 6;

c)        soci onorari, di cui all'art. 7;

d)        soci sostenitori, di cui all'art. 8;

 

  1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.
  2. La qualità di socio si perde per decesso se persona fisica, per fallimento o liquidazione se persona giuridica, per dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 - Soci fondatori. 

  1. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione "HarmonyLife Onlus".

Articolo 6 - Soci ordinari. 

  1. La domanda di ammissione degli aspiranti soci deve essere controfirmata da due soci già iscritti;
  2. La richiesta di adesione all'associazione sarà presentata al Consiglio Direttivo, che delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
  3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
  4. In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Articolo 7 - Soci onorari. 

  1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari, le persone fisiche o giuridiche, che abbiano svolto continua e manifesta attività a difesa delle condizioni socio-umanitarie ed ecologico-ambientali, cui venga riconosciuta tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione.
  2. Per assegnare la qualifica di socio onorario il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Articolo 8 - Soci sostenitori.

1.        Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori provvede il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Articolo 9 - Doveri dei soci. 

  1. Gli associati si obbligano a prestare gratuitamente la propria attività al meglio delle capacità di ognuno di essi perché possano essere perseguiti gli scopi dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'associazione e si impegnano a versare regolarmente all'associazione la quota associativa annua.

Articolo 10 - Contributi da soci e benefattori.

  1. I soci fondatori e ordinari versano per il primo biennio un contributo obbligatorio fissato dal Consiglio Direttivo, successivamente il contributo è libero.
  2. I soci onorari, i soci sostenitori e i benefattori possono contribuire con versamenti liberi.

Articolo 11 - Diritti del socio.

  1. Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo all'associazione e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione ha il diritto, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, di partecipare a tutte le attività realizzate e di beneficiare di tutti i servizi e i materiali che verranno prodotti dall'associazione.
  2. "HarmonyLife Onlus” si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate; i soci possono formulare proposte e suggerimenti in ordine alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 12 - Liberalità, lasciti e donazioni. 

  1. L'Associazione può accettare lasciti, donazioni, erogazione liberali di cui all'art. 13 del D.Lgs. che disciplina le ONLUS e contributi che saranno impiegati per la migliore realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  2. In nessun caso possono passare a profitto dei soci.

Titolo III - Organi dell'Associazione.

Articolo 13 - Organi amministrativi. 

Organi dell'associazione sono:

                           I.         il Presidente

                        II.         il Consiglio Direttivo

                     III.         l'Assemblea dei soci

                    IV.         il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 14 - Presidente e Consiglio Direttivo. 

L'Associazione è amministrata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo entrambi eletti dall'Assemblea dei soci.

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci non superiore a venti e rispetta il principio delle pari opportunità.
  2. Il Presidente e tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
  4. Alle riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
  5. Alle riunioni del Consiglio possono altresì partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente dell'Associazione, i benefattori e gli esperti su particolari materie.
  6. Il Consiglio Direttivo può eleggere nel proprio seno  un Vice Presidente.
  7. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la proposta dell'ammontare della quota sociale.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da un altro membro del Consiglio stesso. Le delibere sono valide purché sia presente la metà dei membri.
  9. Le deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  10. Di tutte le riunioni del Consiglio verrà redatto verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
  11. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione. Esso procede se del caso anche alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione.
  12. Per la carica di consigliere rivestita non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, per la partecipazione alle riunioni.
  13. Ai consiglieri ai quali sono attribuiti particolari incarichi il Consiglio Direttivo, con la stessa delibera con la quale gli incarichi vengono attribuiti, stabilisce il compenso spettante nei limiti di cui al D.P.R. 645/94 e D.L. 239/95. In ogni caso le cariche associative sono assunte ed assolte gratuitamente.
  14. Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza altro membro del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla Prima riunione. Al Presidente dell'Associazione o ad altro membro del Direttivo dallo stesso autorizzato, sono attribuiti i seguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

a)        assume e licenzia il personale dell'Associazione.

b)        apre conti correnti, deposita la propria firma, chiede ed ottiene affidamenti e dilazioni, gira gli assegni, ordina bonifici.

c)        stipula i contratti e gli atti di ogni genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

  1. Il Consiglio:

 

a)        determina le quote associative annuali.

b)        decide studi e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed attua le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi.

c)        decide dell'eventuale regolamento di funzionamento dell'Associazione.

d)        decide la costituzione di sezioni territoriali e di commissioni o consulte e ne nomina i membri su proposta del Presidente o del Segretario.

e)        delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea.

f)          esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.

Articolo 15 - Presidente onorario. 

  1. L'assemblea su proposta del Presidente dell'Associazione può acclamare come Presidente onorario, senza incarichi particolari, un personaggio particolarmente significativo che si sia distinto nell'ambito della tutela della vita e dell'ambiente.

Titolo IV - Patrimonio e Bilancio.

Articolo 16 - Patrimonio ed esercizi sociali. 

  1. Il patrimonio è costituito:
  2. dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni;
  1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a)        dalle quote sociali ;

b)        dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c)        dai corrispettivi derivanti dalle attività connesse nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

d)        da eventuali erogazioni liberali di cui all'art.13 del D.Lvo che disciplina le ONLUS;

e)        da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;

  1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio Direttivo viene convocato entro il 31 marzo di ogni anno per la redazione del bilancio o del rendiconto consuntivo economico finanziario e patrimoniale obbligatorio, da sottoporre ad approvazione successiva da parte dell'Assemblea. Presso la sede dell'Associazione è previsto il deposito dei bilanci che dovrà avvenire esclusivamente nei quindici giorni antecedenti l'adunanza dell'Assemblea, e dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro visione.

Titolo V - Assemblee.

Articolo 17 - Assemblea dei soci. 

  1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci dell'Associazione. Ogni partecipante in regola con i pagamenti della quota annuale ha diritto ad un voto.
  2. I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta e con le modalità previste dalla legge 445/2000, mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza pubblicato nella pagina web almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  3. L'Assemblea dovrà essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.
  4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
  5. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto.
  6. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio tranne che per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni socio non può portare più di dieci deleghe.
  7. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
  8. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo per quanto qui diversamente stabilito, con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. che s'intende qui integralmente riportato.

Titolo VI - Controllo.

Articolo 18 - Collegio dei revisori. 

  1. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei Soci ordinari, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due membri supplenti;
  2. i revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
  3. i revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 19- Amministrazione dell'Associazione e Avanzi di gestione. 

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle deliberazioni dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro dei soci;
  2. il tesoriere congiuntamente al Consiglio Direttivo cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile;
  3. all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;
  4. l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VII - Disposizioni generali e finali.

Articolo 20 - Scioglimento. 

  1. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrono i presupposti, è deliberato dall'Assemblea dei Soci fondatori ed ordinari che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio;
  2. la liquidazione è effettuata secondo le disposizioni in vigore in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  3. ll patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 21 - Collegio Arbitrale. 

  1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e l'Associazione o fra i soci tra di loro, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e delle delibere dei suoi organi, è demandata alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai primi due arbitri;
  2. il Presidente del Tribunale ove ha sede la Società, su ricorso della parte che ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, nomina l'arbitro di competenza dell'altra parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dalla notifica delle generalità del primo arbitro, e nomina il terzo arbitro su ricorso di una delle parti, qualora i primi due arbitri non vi provvedano entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro;
  3. quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina;
  4. gli arbitri giudicano nei limiti di legge quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura ; le loro decisioni sono, sempre nei limiti della legge, inappellabili. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Articolo 22 - Disposizioni integrative. 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni e quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di attività sociali (ONLUS).

 

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